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Gazzetta Ufficiale ha pubblicato i tre decreti sull'efficienza energetica. Dal 1° ottobre obbligatori
La Gazzetta Ufficiale del 15 luglio ha pubblicato i tre decreti sull’efficienza energetica.
I decreti offrono le regole per la certificazione energetica degli edifici, e fissano i requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici in vista degli edifici a energia quasi zero obbligatori per disposizioni europee a partire dal 1° gennaio 2019 (edifici pubblici) e 1° gennaio 2021 (edifici privati).
I TRE DECRETI
DECRETO 26 giugno 2015
Il decreto definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché' le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come riportati nell'Allegato 1. 
I criteri generali si applicano agli edifici pubblici e privati, siano essi edifici di nuova costruzione o edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione.

DECRETO 26 giugno 2015
Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. (15A05199) (GU Serie Generale n.162 del 15-7-2015 - Suppl. Ordinario n. 39)
Il provvedimento definisce gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica.

DECRETO 26 giugno 2015 
Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. (15A05200) (GU Serie Generale n.162 del 15-7-2015 - Suppl. Ordinario n. 39)
Il decreto contiene l’Allegato 1 Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici. Ai sensi dell’articolo 6, comma 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le linee guida definiscono il sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari (APE), comprendente i criteri generali, le metodologie per il calcolo, la classificazione degli edifici, le procedure amministrative, i format, nonché le norme per il monitoraggio e i controlli della regolarità tecnica e amministrativa. 

Il sistema di attestazione della prestazione energetica degli immobili è volto a favorire, in coerenza con la direttiva 2010/31/UE, con i principi desumibili dal decreto legislativo e con il decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo, una applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale che consenta la valutazione e il confronto tra immobili da parte dell’utente finale. 

L’APE descritto nelle linee guida, costituisce uno strumento di chiara e immediata comprensione per la valutazione, in relazione alla prestazione energetica dell’immobile, della convenienza economica all’acquisto e alla locazione. Costituisce altresì, si sottlinea nel provvedimento, un efficace strumento per la valutazione della convenienza nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica dell’immobile stesso.

Per i serramentisti e rivenditori di porte e finestre è soprattutto importante il decreto sui requisiti minimi che riporta in Tab. 4 dell'Appendice B i valori di "Trasmittanza termica U massima delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l’esterno e verso ambienti non climatizzati soggette a riqualificazione" e nella Tabella 4 dell'Appendice A i valori di "Trasmittanza termica U delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l’esterno e verso ambienti non climatizzati" da rispettare nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni di primo e secondo livello.
Nuovo da dichiarare è il valore riportato in Tab. 5 Ggl+sh che non dovrà superare il valore 0,35.


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