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Infissi e IVA agevolata. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate

Uno dei problemi per i produttori e rivenditori di infissi (ma anche di altre categorie di operatori dell’edilizia) è quello dell’Iva agevolata nel caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa

Una parte degli operatori praticava erroneamente l’IVA agevolata del 10% su tutto l’ammontare della fornitura. Questo tipo di comportamento sleale ha messo in difficoltà chi invece ha sempre operato correttamente e applicato l'IVA secondo precise regole (quella dei cosiddetti beni significativi, individuati nell’elenco contenuto nel D.M. 29 dicembre 1999).
L’Iva al 10% su una parte della fornitura e l’Iva normale, ora al 22%, sulla parte rimanente.

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Risoluzione del 06/03/2015 n. 25 scarica l'allegato

L’aliquota Iva agevolata è applicabile al valore degli infissi costruiti dall’azienda installatrice entro gli anzidetti limiti previsti per i “beni significativi”.

Come determinare il valore degli infissi?
 
La Risoluzione segnala che: “come precisato nella Circolare del 7 aprile 2000, n. 71/E, “assume rilievo l’art. 13 del D.P.R. n. 633 del 1972 in base al quale la base imponibile Iva è costituita dall’ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali. Come valore dei beni elencati nel decreto ministeriale 29 dicembre 1999 deve quindi essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti nell’esercizio della loro autonomia privata””.
E conclude: “si è dell’avviso che il suddetto valore, pur nel rispetto dell’autonomia contrattuale della parti, deve tener conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei suddetti beni significativi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi”.


fonte Guida Finestra


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